Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) viene nominato dall’avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo.
Il CTP ha il diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal Consulente Tecnico d’Ufficio. Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle osservazioni di cui il consulente tecnico d’ufficio dovrà tenere conto, e può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. In particolare, partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Inoltre il CTP deve impegnarsi affinché il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica.
Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente, e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti, e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale.
Lo psicologo forense è lo specialista più idoneo per la valutazione dello stato psico-emotivo e della funzionalità neuro-psicologica, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell’accertamento e la valutazione del danno psichico (come consentito e disposto dall’art.1 della legge n° 56/89).